Circolare 22

Circolare n. 022

Disposizioni relative al riconoscimento della persona nei locali scolastici e allo svolgimento di attività di culto.

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Personale scolastico

Si comunicano di seguito le norme di comportamento in vigore all’interno dell’Istituto (CPIA), finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, la sicurezza degli spazi e la tutela del principio di laicità delle istituzioni scolastiche pubbliche.

 

  1. Riconoscibilità personale, abbigliamento e disciplina delle mascherine protettive

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (Art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152), all’interno dei locali scolastici è vietato l’uso di caschi, indumenti o qualsiasi altro mezzo che renda difficoltoso o impedisca l’identificazione della persona.

  • Copertura del volto (es. Burqa, Niqab): Non è consentito l’accesso o la permanenza a volto coperto all’interno dell’Istituto.
  • Hijab (velo islamico): L’uso del velo che copre esclusivamente i capelli e lascia il volto interamente visibile e scopribile è consentito, non ostacolando le esigenze di identificazione.
  • Uso di mascherine protettive (chirurgiche, FFP2, ecc.):
    • Superata la fase di emergenza sanitaria e non essendovi disposizioni generali di obbligo, l’uso continuativo di mascherine o altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che celino la parte inferiore del volto è consentito esclusivamente in presenza di idonea certificazione o prescrizione medica che ne giustifichi l’impiego per ragioni di salute.
    • In assenza di specifica documentazione medica esibita o depositata agli atti, non è consentito indossare mascherine all’interno della scuola.
    • Anche nei casi provvisti di certificazione medica, su richiesta del personale scolastico preposto agli accessi, l’utente sarà tenuto ad abbassare momentaneamente la mascherina per il tempo strettamente necessario all’identificazione visiva.

 

  1. Principio costituzionale di laicità e destinazione degli spazi

La scuola pubblica costituisce un ambiente di apprendimento laico, plurale e neutrale (Artt. 2, 3, 8, 19 e 20 della Costituzione; Corte Cost. sent. n. 203/1989).

  • Destinazione d’uso: Tutti i locali dell’Istituto (aule, corridoi, laboratori, cortili e pertinenze) sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali, didattiche e formative previste dal PTOF.
  • Divieto di pratiche di culto: Non è consentito lo svolgimento, formale o informale, individuale o collettivo, di preghiere, riti o manifestazioni pratiche di culto all’interno della scuola.
  1. Obblighi di vigilanza e responsabilità del personale

Si richiamano i docenti e il personale ATA al rispetto dei doveri di vigilanza sanciti dall’art. 2048 del Codice Civile e dal D.Lgs. 165/2001:

  • Sorveglianza continua: Il personale docente garantisce la vigilanza nelle classi e durante le attività; il personale ATA assicura il costante controllo degli accessi, dei corridoi e dei locali comuni.
  • Prevenzione delle inosservanze: Il personale è tenuto a segnalare tempestivamente alla Dirigenza o ai Collaboratori del DS eventuali situazioni non conformi (presenza di persone a volto coperto in assenza di certificazione, o svolgimento di pratiche non autorizzate), intervenendo con fermezza e garbo per far rispettare le regole dell’Istituto. La tolleranza di comportamenti non conformi costituisce inosservanza dei doveri d’ufficio.

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica.