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Attivazione e Gestione della Carriera ALIAS

Regolamento per la gestione e documentazione per i richiedenti

Descrizione

Normativa di riferimento

 

– Art. 3 della Costituzione Italiana;

– Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (I 4 principi fondamentali);

– Regolamento UE 2016/679 o GDPR e Codice Privacy (D.lgs. 196/03);

– Legge n. 59 del 15 marzo ’97 e successivi decreti, Autonomia Scolastica;

– DPR n. 275/99, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

– DPR n. 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti;

– Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;

– Legge 107/2015, Art. 1 comma 16;

– Linee Guida per la tutela di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTIQ+

– delibera del Collegio docenti

– delibera del Commissario ad acta

 

Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento

 

  1. Il CPIA 4 di Roma garantisce alle persone iscritte ai propri percorsi di poter vivere in unambiente di studio sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell’individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto reciproco in attuazione dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all’identità personale.

 

  1. Il presente Regolamento ha la finalità di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere nell’ambito del CPIA 4 di Roma (d’ora in poi “CPIA”), al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. A tal fine viene disciplinata la procedura amministrativa che prevede la possibilità di acquisire una “identità alias”, ovvero utilizzare un nome differente da quello risultante dall’anagrafica del CPIA, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge 164/1982, porti al rilascio di una documentazione definitiva.

 

  1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina dell’attivazione e della gestione della “carriera alias”.

La carriera alias consiste nell’assegnare alla persona interessata una “identità” provvisoria, transitoria e non consolidabile.

 

Art. 2 Modalità di attivazione della carriera alias

 

  1. La persona interessata che intenda ottenere l’assegnazione di una carriera alias deve presentare l’istanza di cui all’Allegato 1 alla segreteria studenti del CPIA. Successivamente si procede alla sottoscrizione di un Accordo confidenziale (di seguito anche “Accordo”) come riportato in Allegato 2.

 

  1. Referente amministrativo per la gestione della carriera alias  è la Segreteria Didattica. Un delegato dello Staff del Dirigente fornisce le informazioni per l’attivazione della carriera alias, supporta la persona richiedente nella procedura e segue la richiesta e l’attivazione della carriera alias una volta attivata.

 

  1. La carriera alias è inscindibilmente collegata a quella riferita alla identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente e resta attiva per tutta la durata di quest’ultima, fatte salve le richieste di interruzione. Una volta passata in giudicato la sentenza che, ai sensi della legge 164/1982, attribuisca alla persona un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, la carriera alias viene disattivata e la carriera scolastica viene aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima.La persona interessata si impegna ad informare il CPIA di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell’Accordo. In particolare, si impegna a comunicare alla segreteria l’emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

 

  1. In relazione a ciascuno dei passaggi del procedimento che ha inizio con la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 il CPIA garantisce la necessaria riservatezza. Si applica in ogni caso la disciplina generale in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. Resta fermo per tutti coloro che intervengono nel procedimento e per coloro cui viene comunicata l’identità alias del richiedente, l’obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati personali.

 

Art. 3 Rilascio certificazioni

  1. Il CPIA non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.
  2. Una volta completato il percorso di attribuzione di sesso, la persona interessata ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.

  3. Nel caso in cui la persona interessata consegua il titolo finale del proprio percorso di studio senza che sia passata in giudicato la sentenza di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti all’identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente.

 

Art. 4 Durata dell’accordo confidenziale

  1. L’Accordo ha efficacia a far data dalla sottoscrizione. L’efficacia dell’Accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente, ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica ovvero alla conclusione della carriera scolastica presso il CPIA.

Allegati